Le radici e le ali

Corso di base su metodi, strumenti, tecniche e uso dell’informazione nella ricerca


Proprietà intellettuale dell'informazione

Sei nella sezione: Salvaguardia e identificazione dell'informazione

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Corredare la ricerca con una bibliografia, intesa come la descrizione dei documenti consultati, effettuata nel rispetto delle regole di citazione, è anche un atto dovuto del ricercatore.
In Italia il codice civile, mediante le disposizioni sul diritto d'autore impropriamente conosciute come copyright, garantisce e tutela non solo i diritti economici, ma anche i diritti morali che appartengono agli autori di un'opera, sia essa uno scritto di carattere letterario o scientifico, un disegno, una scultura, una fotografia, un testo musicale, filmico, teatrale, un'opera architettonica, un programma per elaboratore elettronico. Anche quando l'autore vende all'editore i diritti sugli incassi che potrebbero derivare dalla riproduzione e diffusione della sua opera, la paternità intellettuale dell'opera resta dell'autore che può opporsi a qualsiasi mutilazione, deformazione o altra modificazione della stessa.
In particolare al capo V, articolo 70 della legge del 22 aprile 1941, n.633 ( e successive modifiche), si dice che: "il riassunto, la citazione e la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell' opera, dai nomi dell' autore, dell' editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull' opera riprodotta".
Utilizzare impropriamente o appropriarsi abusivamente di opere o parti di opere altrui è quindi non solo un atto scorretto ma anche illecito, e come tale viene punito dalla legge. Fornire una bibliografia delle fonti utilizzate nella propria ricerca salvaguarda il diritto alla paternità intellettuale dell'opera da parte dell' autore.

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Biblioteca del Liceo scientifico statale G. Galilei - Verona - ultimo aggiornamento aprile 2007

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